Tutti coloro che hanno un reddito annuo inferiore ad euro 11.369,24 possono usufruire in fase processuale dell’assistenza gratuita dell’avvocato iscritto in apposito albo.
Nelle cause civili occorre adempiere ad una serie di adempimenti burocratici al fine di poter usufruire del beneficio. E’ fondamentale ricordare che la mancata produzione della documentazione potrà impedire l’accoglimento della richiesta.
Accoglimento che non ha effetto retroattivo e pertanto tutta l’attività processuale legale antecedente alla delibera del consiglio dell’Ordine degli Avvocati non potrà essere pagata dallo stato. Risulta quindi importante provvedere quanto prima a presentare la documentazione in maniera corretta e prima dell’inizio della vera e propria attività processuale.
Si ricorda, inoltre, che se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. La presentazione della domanda può avvenire o personalmente o ad opera dell’avvocato il quale richiederà al cliente solo la pronta esibizione dei seguenti documenti:
- Copia del Documento di Identità ( carta d’identità, passaporto, patente nonché permesso di soggiorno per gli stranieri soggiornanti in Italia);
- Copia del Codice Fiscale del richiedente l’ammissione e di tutti gli appartenenti al nucleo familiare e dei conviventi di fatto;
- Certificato di Stato di Famiglia rilasciato da non oltre 3 mesi o autocertificazione riportante i dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare o conviventi;
- Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente: Modello unico, Modello Cud, Modello Isee, Modello 730 o 770;
- Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi dei familiari (anche di fatto).
Una volta che l’avvocato avrà a disposizione tale documentazione provvederà ad inoltrare la richiesta al Consiglio dell’Ordine di Catania.