L'applicazione e' puramente indicativa e non esaustiva; i calcoli dovranno essere verificati e pertanto si esonera da responsabilita' il proprietario del sito.
- N.b. Il reddito da inserire e' il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, cioe' la somma dei redditi, ad eccezione delle cause di separazione e divorzio, ove si conteggia solo il reddito del singolo richiedente".
- N.b. Nel procedimento penale per i reati di stalking, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia si prescinde dal reddito.
- N.b. Per la determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio si devono quindi computare anche tutti i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (ad es. l'assegno sociale, le indennita e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili).
- N.b. dal reddito imponibile ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio e' possibile detrarre gli oneri deducibili (ad es. la deduzione prevista per la casa di abitazione).
- N.b. le false dichiarazioni riguardanti la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio sono previste dalla legge come reato.