Cos’è il Gratuito Patrocinio

L’istituo del patrocinio a spese dello Stato, meglio noto come gratuito patrocinio, consente l’assistenza legale gratuita per le persone indigenti. In particolare, tutti coloro che hanno un reddito annuo inferiore ad euro 11.369,24 possono usufruire in fase processuale dell’assistenza gratuita dell’avvocato iscritto in apposito albo.

Il Gratuito patrocinio si può chiedere per qualsiasi tipo di controversia: civile, volontaria giurisdizione, penale, amministrativa.

L’istanza si presenta con apposita domanda da presentare o personalmente o a mezzo difensore.

Nel processo civile si presenta con domanda presso il Consiglio dell’Ordine del luogo ove si svolge il processo.

Nel processo penale, invece, si presenta, pertanto, alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Per maggiori dettagli vedere le sezioni specifiche per il civile e per il penale nel menu a destra.

Quando la parte viene ammessa al gratuito patrocinio, non deve pagare:

  • il contributo unificato
  • le spese per le notifiche
  • alcune imposte (es. di registro, ipotecaria e catastale)
  • nonchè i diritti di copia di atti presenti nel fascicolo.

Vengono invece anticipati dallo Stato: gli onorari e le spese dovuti al difensore; le indennità e le spese di viaggio spettanti per il compimento di atti fuori dalla sede nella quale si svolge il processo; le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato; le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

In tal caso lo Stato può esercitare il diritto di rivalsa, ovvero recuperare le somme nei confronti della parte soccombente e, se non le recupera, potrà rivolgersi alla parte ammessa al patrocinio, solo se la stessa, a seguito della vittoria della causa o della composizione della lite, abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese o nei casi di rinuncia agli atti o di estinzione del giudizio.

La legge che istituisce l’istituto è la n. 217 del 1990 poi più volte novellata.

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