“È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria”.
L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure connesse; si applica anche alla fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, nei processi di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza.
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (articolo 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115): chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.369,24. Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva. Si badi bene che se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente. Si terrà conto del solo reddito personale del richiedente (escluso quello degli altri componenti) quando si verte in tema di diritti della personalità, ovvero nelle controversie in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione sarà autenticata dal difensore nel caso in cui in seno all’istanza venga nominato un difensore di fiducia, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2004 (articolo 78 D.P.R. 115/2002).
L’Istanza di ammissione è presentata presso la Cancelleria del giudice procedente o inviata a mezzo raccomandata. Si badi bene che presso il Tribunale di Catania è istituito un apposito ufficio “Gratuito Patrocinio” sito al piano terra del corridoio di sinistra. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l’articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l’ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l’istanza, ai sensi dell’articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (articolo 93 D.P.R. 115/2002).
L’istanza si presenta, pertanto, alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Nel caso di ammissione l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di liquidazione in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali, tenuto conto della natura dell’impegno professionale.
Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Il decreto di pagamento è notificato al difensore e alle parti (articolo 82 D.P.R. 115/2002). Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione).
Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. Ogni patto contrario è nullo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale (articolo 85 D.P.R. 115/2002).
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.(articolo 86 D.P.R. 115/02) Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. (articolo 88 D.P.R. 115/02)
Quanto detto vale anche per il cittadino straniero (articolo 90 D.P.R. 115/02).
L’ammissione al patrocinio è esclusa: per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all’articolo 100 (articolo 91 D.P.R. 115/2002)
Le falsità contenute nell’istanza o nella dichiarazione sostitutiva di certificazione costituiscono reato e sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309,87 a Euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (articolo 95 D.P.R. 115/02).
Il magistrato respingerà l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.
Documentazione richiesta:
a) Domanda in carta semplice, che, a pena di inammissibilità, contiene la richiesta di ammissione al patrocinio, l’indicazione del processo cui si riferisce – se già pendente –, le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del richiedente, ai sensi dell’articolo 46, comma 1 lettera o) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76 sopra specificate; • IMPEGNO A COMUNICARE, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 1 anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione.