Il nuovo codice antimafia
Il 6 Settembre 2011 viene pubblicato il Decreto Legislativo N. 159 noto come “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. Il codice è così strutturato:
Libro I – Le misure di Prevenzione (artt. 1-81)
Libro II – Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (artt. 82-101)
Libro III – Attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (artt. 102-114)
Libro IV – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento (artt. 115-120).
Le misure di prevenzione direttamente applicabili dal Questore, ovvero il foglio di via obbligatorio (previsto dall’art. 2) e l’avviso orale, possono essere eseguite nei confronti di coloro che sono abitualmente dediti ai traffici delittuosi, a coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose e a coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Come si vede chiaramente si tratta di categorie che non sono necessariamente legate alla criminalità organizzata.
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto o l’obbligo di soggiorno, invece, si possono applicare ai soggetti sopra indicati, agli indiriziati di appartenere alle associazioni mafiose, ai soggetti indiziati di aver commesso uno dei delitti di cui all’art. 51 co. 3 bis c.p.p. o di cui all’art. 12 quinquies co. 1 del D.L. 8/6/92 n. 306.
Per quanto concerne le misure di prevenzione patrimoniali, oltre alla confisca sono state previste la confisca della cauzione, l’amministrazione giudiziaria dei beni personali e l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche.
La novità più rilevante del codice riguarda la previsione di un termine entro il quale operare la confisca dei beni. Il decreti di confisca – recita l’art. 24 – può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Termine che può essere prorogato in caso di indagini particolarmente complesse.
In caso di appello il provvedimento di confisca perde, poi, efficacia se la Corte di Appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso.